Rivalsa del datore di lavoro

Rivalsa del datore di lavoro

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Nel caso in cui un lavoratore dipendente rimanga vittima di un incidente o di un infortunio causato da terzi, che determini l'assenza del dipendente stesso dal posto di lavoro, il titolare ha diritto di rivalsa nei confronti di chi ha determinato il sinistro per tutti gli esborsi economici che è tenuto comunque a versare al suo dipendente, nonostante l’intervento delle assicurazioni sociali obbligatorie. Si parla quindi di rivalsa del datore di lavoro.

La sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione nr. 6132 del 12 novembre 1988, nr. 6132 ha stabilito che il datore di lavoro risulta, in questi casi, parte danneggiata, in quanto pur non beneficiando della prestazione lavorativa del suo dipendente, assente a causa dell’infortunio, resta gravato da tutta una serie di spese che concorrono all'ammontare complessivo dello stipendio.

Il datore di lavoro può, pertanto, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha cagionato il danno o del civile responsabile, anche retroattivamente, così da ottenere il ristoro delle voci di busta paga comunque corrisposte, oltre agli eventuali costi sostenuti per l’impiego temporaneo di una risorsa umana sostitutiva. Tali costi possono essere facilmente quantificati e dimostrati grazie all’ausilio dei consulenti Studio Blu, che si interfacceranno direttamente con l’ufficio paghe dell’azienda.

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