STUDI DI INFORTUNISTICA –
Circolare Ministero dell'Interno del 21 maggio 1999
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLIZIA AMM.VA SOCIALE
DIV. PRIMA – SEZ. TERZA
559/c.95.12015 (1) Roma, 21 MAGGIO 1999
OGGETTO: Disbrigo di pratiche amministrative relative a vertenze afferenti l’infortunistica stradale. Quesito.
ALLA QUESTURA DI BOLOGNA
(Rif. Cat. 13/B Div. P.A.S. (G) del 4 dicembre 1998)
ALLA QUESTURA DI PERUGIA
(Rif. Cat. Mass. M. 1/10401/96 Div. P.A.S. del 7 giugno 1996)
e, per conoscenza: ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
Con le note indicate a margine, codeste questure hanno chiesto a questo Servizio di conoscere se il titolare di una licenza ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S., possa esercitare, in relazione a pratiche di infortunistica stradale, attività stragiudiziale per definire il grado di responsabilità del danneggiato e per concordare una transazione, ovvero se tale tipo di attività sia devoluta alla competenza di figure professionali iscritte in appositi albi e quindi sottratta agli esercenti le agenzie di affari.
A parziale rettifica di quanto comunicato rispettivamente con note n. 559/C.95.12015 (1) in data 8 marzo 1999 e n. 559/C.13320.12015 (1) in data 23 luglio 1996, si rappresenta che, vertendosi nel campo della definizione in via stragiudiziale della pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti delle imprese assicuratrici antagoniste, ben può l'agenzia d'affari autorizzata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. porre in essere tutte le iniziative tendenti a contattare le compagnie assicuratrici al fine di definire il grado di responsabilità del danneggiato e di stabilire una qualsiasi forma di transazione sull'indennizzo spettante a chi ha subito il danno.
Si osserva infatti che come spesso il privato cittadino, che non voglia esperire un giudizio civile nei confronti di un'impresa assicuratrice al fine di ottenere soddisfazione del diritto di risarcimento, si trovi, a fronte della notevole resistenza delle compagnie assicuratrici a riconoscere la responsabilità del proprio assicurato o, quanto meno, il quantum dei danni, nonché dall'elevato grado di preparazione professionale specifica detenuta dagli esperti assicurativi, nella quasi impossibilità di fatto di rappresentare e difendere il proprio diritto, senza l'ausilio e l'assistenza di un'agenzia infortunistica.
Ciò premesso, si ritiene che l'agenzia d'affari è legittimata a compiere tutti quegli atti per il cui esercizio non è richiesta dalla legge l'iscrizione in appositi albi o ruoli e il possesso di un titolo abilitativo ad hoc (si pensi ad esempio ai periti assicurativi, agli esercenti la professione forense); al contrario, è precluso agli esercenti le agenzie medesime il compimento di tutti quegli atti che, in quanto espressione tipica di esercizio di una professione, sono riservati al professionista medesimo.